Come cambierà il regime fiscale con la nuova direttiva pacchetti? Cosa accadrà? A prendere in esame il tema é Pierluigi Fiorentino, consulente fiscale della Federazione del Turismo Organizzato aderente a Confturismo / Confcommercio, in occasione della recente edizione del Marsupio Day. Prima di entrare nel merito dell'argomento vanno fatte alcune precisazioni, di cui abbiamo già scritto. In primis il fatto che la nuova direttiva pacchetti escluda dalle norme di tutela il bt, a condizione che l'adv abbia stipulato un accordo generale con l'azienda. Non sono, poi, incluse nei pacchetti turistici le escursioni che non durano più di 24 ore, perché non hanno il pernottamento.
La soglia delle 24 ore era stata eliminata dall’art. 34 del Codice del turismo; mentre la direttiva europea non si applica a pacchetti e servizi turistici collegati che si estendono per un periodo inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento, confermando quanto già aveva disposto la direttiva 90/314/CEE.
“E’ bene però premettere che non esiste alcun collegamento tra la direttiva pacchetti e la direttiva Iva – afferma Fiorentino – poiché hanno ambiti di applicazione differenti. La direttiva conferisce una serie importante di diritti ai consumatori in materia di pacchetti turistici, in particolare riguardo l’obbligo di informazione, alla responsabilità degli operatori per l’esecuzione di un pacchetto e alla protezione in caso di insolvenza di un organizzatore o di un venditore; intende adeguare le norme della direttiva del 1990 alle mutate condizioni del mercato turistico che nel corso di oltre 25 anni ha subito profondi cambiamenti. Infatti, ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto internet. Si deve però considerare – prosegue Fiorentino – che l’art. 74-ter, del DPR n. 633/72, con il quale è stata recepita in Italia la normativa comunitaria sul regime speciale Iva per l’attività di organizzazione di viaggi, rinvia esplicitamente, per l’organizzazione di pacchetti turistici, alla definizione dell'art. 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111, che recepì in Italia appunto la direttiva 90/314/CEE”, nel frattempo sostituito dal Codice del Turismo, che sarà modificato con il recepimento della nuova normativa.
Pertanto la domanda che ci si pone é che cosa accadrà? Una correlazione, seppure impropria, è stata fatta dal nostro legislatore, ponendo la questione del collegamento al nuovo decreto legislativo che dovrà essere emanato entro la fine di quest’anno. Quindi si può pensare che quando sarà recepita la nuova direttiva ci sarà ancora questo collegamento; la nuova definizione di pacchetto, così come sarà recepita in Italia, potrebbe influenzare il campo oggettivo di applicazione della normativa fiscale.
“L’Amministrazione finanziaria italiana – fa presente Fiorentino – ha precisato che il regime speciale si applica alle escursioni, visite a città e simili che si esauriscono nell'arco della stessa giornata, che sono assimilate ai pacchetti turistici". Questo é un aspetto da tenere in considerazione, in quanto per configurazione é simile. “Viene applicato lo stesso regime speciale anche quando i servizi sono combinati su richiesta del cliente (tailor made)”, aggiunge Fiorentino.
Un altro elemento importante che potrebbe avere un riflesso sulla normativa Iva é legato al prezzo forfettario. Quest'ultimo, con la nuova direttiva, non sarà più un elemento essenziale per configurare la combinazione di servizi come pacchetto così come avviene ora.
Un altro punto emerso riguarda i servizi turistici collegati, se dopo la prenotazione, l'acquisto, il pagamento e la fatturazione, dopo 24 ore viene prenotato un altro servizio quest'ultimo é fuori dal regime speciale.
Questo è il quadro attuale con i possibili cambiamenti. Questa situazione é un'anomalia che riguarda l'Italia, in altri Paesi le normative non sono collegate.
Perché in Italia abbiamo questa anomalia? Probabilmente perché è stato più semplice rifarsi, per la definizione del campo oggettivo di applicazione del regime speciale Iva, alla normativa che ha recepito in Italia la direttiva sui pacchetti turistici, spiega Fiorentino. In realtà il collegamento doveva essere fatto con le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggi, alle condizioni di cui agli artt. da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, per la realizzazione del viaggio che sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggi al viaggiatore.
Non era necessario un rinvio ad altre norme, ma andava definito il campo oggettivo di applicazione del regime speciale nell’ambito delle disposizioni comunitarie e nazionali sull’Iva. s.v.