Il regime speciale Iva per l’attività delle imprese di viaggi

Su questo numero prende avvio la prima puntata di un’analisi dedicata al regime speciale Iva per le adv. Le imprese di viaggi organizzatrici di pacchetti turistici venduti ad un prezzo forfetario applicano infatti il regime speciale Iva, disciplinato dall’art. 74/ter, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e dal Regolamento applicativo contenuto nel Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340, con cui sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie in tema d’imposta sul valore aggiunto per le peculiari attività poste in essere dalle imprese di viaggi organizzatrici (tour operator). Infatti gli artt. da 306 a 310 della direttiva 2006/112/Ce, che disciplinano a livello comunitario il regime speciale creato ad hoc per regolamentare, ai fini Iva, l’attività di  produzione ed organizzazione di viaggi, hanno sostituito l’art. 26 della direttiva 77/388/Cee del 17 maggio 1977 con un testo sostanzialmente invariato rispetto alla formulazione originaria.

Le finalità principali di tale regime possono essere così sintetizzate:
• avere evitato alle imprese di viaggi di identificarsi, ai fini Iva, nei diversi Stati membri in cui possono essere prestati i servizi turistici;
• avere consentito, da un lato, che il gettito Iva sui servizi turistici sia ripartito tra gli Stati membri in cui i servizi sono usufruiti e, dall’altro, che l’Iva sul margine realizzato dall’impresa di viaggi sia versato allo Stato membro di residenza dell’impresa stessa.

Le operazioni effettuate dalle imprese di viaggi e turismo per l’organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, sono considerate come una prestazione di servizi unica. La determinazione dell’imposta su tali operazioni avviene con il “metodo base da base” e cioè il corrispettivo dovuto all’impresa di viaggi è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
Dal margine così determinato viene scorporata l’Iva ad aliquota ordinaria per i viaggi effettuati nella Unione europea. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Unione europea la parte della prestazione dell’impresa di viaggi ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9, del Dpr n. 633/72.

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