Prove tecniche di revisione della direttiva 2006/112/CE – artt. da 306 a 310 regime speciale delle agenzie di viaggi. E’ il tema del primo servizio di un ciclo dedicato al trade e alle problematiche legate alla fiscalità che Guida Viaggi ospiterà periodicamente nelle sue pagine. Argomenti che toccano da vicino l’operatività del settore e che, se illustrati in modo efficace, possono aiutare a migliorare le decisioni e il margine d’agenzia.
La scorsa estate la Commissione europea ha pubblicato un bando di gara al fine di commissionare una ricerca sull’attuazione del regime speciale Iva che si applica all’attività delle imprese di viaggi. Come noto, gli artt. da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE hanno sostituito l’art. 26 della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 con un testo sostanzialmente invariato rispetto alla formulazione originaria.
L’idea è di porre le basi per una eventuale revisione del regime del margine e sulle opzioni di riforma.
Confronto europeo riaperto
Si è riaperto, dopo diversi anni di immobilismo, il confronto a livello europeo sulla sorte del regime speciale Iva, che avviene nello stesso periodo nel quale si apre il negoziato per l’uscita del Regno Unito dalla Unione Europea, che potrebbe però lasciare inalterate l’applicazione di alcune disposizioni tributarie. L’affidamento dello studio cade inoltre in un periodo sempre più caratterizzato dal fenomeno della delocalizzazione delle prestazioni da parte di operatori turistici situati in Paesi extra Ue. Lo studio dovrebbe cominciare a chiedere agli agenti di viaggi in che misura essi hanno difficoltà a competere con gli operatori extra-Ue.
Le aree chiave
La ricerca è stata avviata nei giorni scorsi e sono state definite le aree chiave dello studio, nonché una descrizione dei principali compiti: studio delle norme nazionali che hanno recepito la direttiva, analisi economica del mercato, per finire con la valutazione sulle opzioni di riforma. Il settore delle imprese di viaggi ha evidenti vantaggi di semplificazione e quindi vuole mantenere in vita il regime speciale. Tuttavia è ora di riconsiderare alcune disposizioni in modo da eliminare le distorsioni nella competizione che si basano sulle norme fiscali. L’obiettivo, tutto da studiare, potrebbe essere di spostare il luogo della prestazione da dove l'agente di viaggi è stabilito al luogo di residenza del cliente. Come conseguenza, l’imposta sul margine realizzato dall’impresa di viaggi sarebbe dovuta nello Stato membro del cliente. Nella maggior parte dei casi questo non farà alcuna differenza, tranne che per gli agenti di viaggi che fanno operazioni con clienti transfrontalieri. Tale approccio avrebbe il vantaggio di rendere la tassazione per i viaggi nella Unione europea più coerente con il principio del consumo ed al tempo stesso le imprese di viaggi europee sarebbero in condizioni di parità con gli operatori extra-Ue, che sarebbero soggetti ad imposta nella Ue nella misura in cui essi forniscono servizi ad un cliente comunitario. Neppure si rischierebbe di aumentare gli adempimenti amministrativi se si estendesse anche alle imprese di viaggi il meccanismo dell’One Stop Shop (Oss) sia per gli operatori Ue sia extra Ue. In tale modo non ci sarebbe bisogno di registrarsi in numerosi Stati membri, l'operatore potrebbe dichiarare e pagare l'Iva attraverso il meccanismo Oss nel proprio Stato membro. Questo esiste già per una serie di servizi (fornitura di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi elettronici). L’alternativa è non cambiare, continuando a considerare il luogo della prestazione quello in cui è stabilita l’impresa di viaggi, oppure spostarlo al luogo di destinazione del viaggio. Comunque qualsiasi regola si adotti non ci possiamo illudere che garantisca che gli operatori extra Ue si registrino e paghino l'Iva in Europa. Forse potremmo almeno arginare il fenomeno della delocalizzazione se anche gli operatori extra Ue avranno le stesse regole da rispettare. In ogni caso non c’è da temere in rapidi cambiamenti, perché ogni nuova ipotesi dovrà essere attentamente valutata e superare almeno 6/8 considerando tra questi la “parità di trattamento fiscale”, “il mantenimento del livello delle entrate Iva degli Stati membri”, ecc.
Le prestazioni b2b
Altro capitolo molto importante riguarda le prestazioni b2b, ad esempio l’organizzazione di congressi, convegni, incentive, ecc.
Come più volte auspicato, si dovrebbe prendere in considerazione una opzione per escludere le prestazioni b2b dal campo di applicazione del regime speciale Iva, ma con la possibilità di optare per farle rientrare – quindi con una clausola cosiddetta di opt-in – laddove ritenuto più conveniente. Un'altra opzione è quella di applicare le regole ordinarie Iva su tutta la linea, ma con l’introduzione del maccanismo Oss in modo da raggiungere gli obiettivi della Commissione. Siamo però ancora allo stadio iniziale poiché gli esperti saranno impegnati nei prossimi mesi ad analizzare in particolare come la direttiva è stata recepita nei diversi ordinamenti nazionali e l'applicazione del regime speciale nei vari Stati membri dell'Ue. Verranno raccolte tutta una serie di informazioni non trascurando questa volta l’aspetto economico.
Sarà infatti condotta un'approfondita analisi economica del settore dei viaggi e sarà valutato il funzionamento delle attuali norme Iva, ossia una valutazione anche quantitativa. .