Le regole di mercato rappresentano un tema fondamentale e dopo 25 anni il Parlamento europeo ha approvato nuove norme più complesse e articolate per il nostro settore.
“E’ un nuovo modello di business che cambia impostazione di lavoro alle imprese del turismo”, esordisce Federico Lucarelli, responsabile dell’Ufficio Legale di Fiavet Nazionale -. Oggi un pacchetto non può non essere con prezzo forfettario finito, una durata non inferiore alle 24 ore, o che comprenda un pernottamento, e l’organizzatore si assume la responsabilità di ciò che fanno i fornitori del pacchetto, poi c’è la garanzia nell’ipotesi di fallimento”.
Cosa cambia con la nuova direttiva che entrerà in vigore nel 2018? Lo scopo del cambiamento di regole è stato quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno con maggiore concorrenza, maggior uniformità della normativa negli stati membri e un ampliamento della protezione dei consumatori.
“Si passa da due a tre modelli di business: organizzazione, agevolazione e vendita del singolo servizio. Altra ipotesi è quella dei click through services”, spiega Lucarelli-.
La normativa si presenta molto dettagliata, con 30 articoli rispetto ai precedenti 10. Contiene una fotografia del mercato che oggi è pieno di modalità tecnologiche di vendita.
“Nella nuova direttiva c’è un carattere imperativo – aggiunge Lucarelli – e prevale sulla normativa nazionale difforme e meno favorevole al consumatore”.
In quali casi non si applica la normativa? “Non si applica sul business travel, sui pacchetti-servizi turistici collegati di durata inferiore alle 24 ore (salvo non ci sia un pernottamento) e ai pacchetti-servizi collegati venduti senza scopo di lucro (purché non avvengano più di un paio di volte l’anno)”.
Quali tipologie di prodotto disciplina? I pacchetti tradizionali (precombinati o combinati presso un unico t.o.) , poi c’è una seconda categoria che riguarda nuove tipologie di pacchetto: pacchetti dinamici, compresi i click through services; il pacchetto proposto con prezzo forfettario; il pacchetto commercializzato con denominazione di pacchetto; i combinati dopo la conclusione di un contratto con cui si autorizza il viaggiatore a scegliere tra una selezione (formula roulette, cofanetti di viaggio); acquisti presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta sono trasmessi dal professionista al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Cosa deve avere l’organizzatore? L’abilitazione, la copertura Rc, la garanzia di protezione in caso di insolvenza e fallimento, deve ottemperare agli obblighi di informativa precontrattuale per click through services “e anche Ryanair – sottolinea il legale – dovrà rispondere a questa carta di identità”.
Da sottolineare in particolare la new entry: “I servizi turistici collegati, sono almeno due tipi diversi acquistati ai fini dello stesso viaggio, non costituiscono un pacchetto ma agevolati (l’agenzia in questo caso diventa agevolatore) con pagamento distinto di ogni singolo servizio turistico. Ora si potranno vendere servizi disaggregati, agevolare la vendita di servizi collegati e l’intermediazione del singolo servizio”. l.d.