Ecco i 4 errori fiscali che le agenzie non devono fare

Sembra incredibile, ma un errore fatale dal punto di vista fiscale per le agenzie di viaggio è rappresentato dal servizio singolo, regolato da una circolare che ha almeno vent’anni. Ci riferiamo al caso in cui i servizi singoli non siano stati precedentemente acquisiti nella disponibilità, prima della richiesta del cliente, e quindi si dovrà applicare il regime ordinario.

“Non va assolutamente registrato come un 74Ter se non è stato precedentemente acquisito – spiega la consulente esperta di contabilità in agenzia di viaggi, Cinzia Orlandini -.  Al servizio singolo non è applicabile il regime speciale ma il sistema ordinario. Ci sono stati controlli e nel 2016 anche multe molto pesanti”. I casi ricorrenti riguardano le prenotazioni di alberghi attraverso le numerose piattaforme b2b, le quali agendo da tour operator che ha in portafoglio alberghi (e molto altro) acquistati in precedenza, non incorrono nell’errore. Per l’Agenzia delle entrate si tratta di una significativa perdita d’incasso se ad esempio consideriamo  la vendita di un hotel in Italia che con l’Iva 74Ter, L'Agenzia delle Entrate  riceve il 22% (scorporato) sulla differenza tra costi e ricavi, mentre con l’Iva ordinaria  l'introito è del 10%  (scorporato) su tutta la tariffa. Ed è sbagliato pensare che i controlli non vengano effettuati, ne è prova una sentenza di due anni fa della corte di cassazione notificata  ad una agenzia di viaggi, che è stata sottoposta ad una verifica fiscale in esito alla quale sono state riscontrate alcune irregolarità in merito al regime impositivo applicato alla fornitura di singoli servizi. p.ba.

Ne parliamo a Bit 2018 e anche in questo approfondimento

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