Un argomento scottante quello della vendita del servizio singolo in agenzia, di recente oggetto di un panel specifico in cui a parlare sono stati dei tecnici, compreso l’intervento di un rappresentante dell'Agenzia delle Entrate. Un tema che, se non affrontato in modo adeguato, può provocare delle multe agli agenti di viaggi che sbagliano. Cosa succede quando le agenzie acquistano dei servizi per conto dei clienti? Ricevono dai fornitori fatture in Regime speciale Iva ma non sanno se applicarlo a loro volta o no.
E’ stato Giulio Benedetti, dottore commercialista, a premettere: "Possiamo avere due forme di vendita: organizzazione o intermediazione (in questo caso ci si mette in contatto con un fornitore e l’agenzia percepisce le commissioni)”. Il discrimine è se il servizio singolo è “non preacquisito”, quindi alla base c’è una richiesta specifica e circostanziata da parte del cliente e a questo punto si applica il Regima Iva ordinario. Diverso, invece, se c’è un preacquisto (vuoto-pieno, allotment o disponibilità del servizio con opzione e senza richiesta specifica del cliente) e a questo punto si va sul Regime Iva speciale 74 ter, così come nel caso di un servizio acquisito da fornitore che lo considera come preacquisito (il fornitore lo fattura all’agenzia viaggi in Regime Iva speciale 74 ter e a sua volta l’agenzia applica lo stesso regime. Riccardo Cassisa, Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, Ufficio Project management, specifica che “si sta parlando di norme del '77 e il decreto '99 aggiunge il fatto che il servizio dovesse essere relativo a prestazioni singole prima della richiesta del cliente. La direttiva Ue – aggiunge – spiega che l'Iva non può essere portata in detrazione. Viene anche stabilito che il servizio di trasporto senza prestazione ricade nel regime ordinario”. Altra cosa da tenere presente è che le agenzie possono – per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili – applicare il regime ordinario e quindi detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Nel 2017, però, c’è stata la pubblicazione di uno studio che si soffermava sulle criticità del servizio singolo per la gestione della transazione. Parlando del “tassello” di preacquisto da fornitore che lo considera come preacquisto (ad esempio il consolidatore Albatravel), nel caso di ricezione Iva 74 ter viene meno la neutralità dell'imposta tra operatori economici sugli acquisti e l'agenzia non può scalare l'Iva pagata.
E’ dal 2002 che si parla di riformare questo regime ma allo stato dei fatti non si è giunti ad un accordo tra Paesi membri. Nel 2016 era stato richiesto un ripensamento, prima di arrivare allo studio elaborato da Kpmg per conto dell’Ue, ma non ci sono stati passi avanti. L’apertura, finora, riguarda l’organizzazione dei convegni.
Una disposizione che può quindi creare delle turbative di mercato, perché di fatto spinge le agenzie di viaggi ad acquistare da chi usa il Regime iva ordinario e non da chi applica il 74ter.