Insolvenza, Michele Cossa: “La garanzia deve essere adeguata al volume d’affari”

"Il passaggio dal Fondo di Garanzia pubblico alle coperture in capo ad ogni singolo operatore avvenuto nel 2016 ha il preciso scopo di garantire una maggiore tutela dell’acquirente di pacchetti turistici, e ora anche di servizi turistici collegati. Ogni limitazione a questa tutela è dunque da considerarsi non rispondente a quanto prescrive la norma; ciò sia prima del recepimento della Direttiva Pacchetti (dal 1 luglio 2018), allorché Ivass nella sua lettera al mercato del 16 marzo 2017 richiamò “l’attenzione delle imprese sulla necessità di evitare clausole che, prevedendo massimali non congrui… abbiano l’effetto di limitare eccessivamente l’ambito di operatività della garanzia”, sia oggi dove il comma 4 dell’Art. 47 del Codice del Turismo stabilisce chiaramente che la garanzia deve essere “effettiva e adeguata al volume di affari”. E' quanto precisa Michele Cossa, amministratore delegato Borghini e Cossa S.r.l. – Insurance Broker, interpellato da Guida Viaggi a seguito della novità introdotta da Ami Assistance, ossia un nuovo calcolo sulla tutela contro il rischio di insolvenza e fallimento. 

Il manager sottolinea, inoltre, che, "in qualità di broker assicurativi, il codice delle assicurazioni ci impone di proporre 'contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell’assicurato'; proporre coperture assicurative contro il rischio di insolvenza dell’agenzia di viaggi o del tour operator che prevedano un massimale che possa risultare insufficiente a coprire tutti i passeggeri coinvolti ci esporrebbe dunque a pesanti responsabilità… Sono senz’altro d’accordo sull’importanza di premiare gli operatori più solidi e virtuosi, cosa che può ben essere messa in pratica, ipotizzando pricing differenti a seconda del grado di solvibilità di ciascun contraente".

Cossa osserva anche che, "nel caso in cui si volessero introdurre dei limiti, la vera difficoltà sta nel declinare nella realtà operativa quella parte del comma 4 dell’Art. 47 del Codice del Turismo che stabilisce che la garanzia “copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore”. È evidente che andrebbe svolto, e tenuto continuamente aggiornato, un lavoro di analisi molto attento sulle particolarità di ciascun operatore". 

Ci sono altre novità contrattuali in arrivo? "Non mi risulta; anche il più volte ventilato abbinamento della copertura di responsabilità civile professionale con la copertura insolvenza non mi pare una grande idea, in quanto mischia due rischi completamente diversi ed il venir meno di una copertura implicherebbe automaticamente anche il cessare dell’altra, lasciando l’operatore scoperto a 360°", ammonisce il manager. s.v.

 

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