T.o. e restituzione acconto: l’opportunità di una polizza “forza maggiore”

Recentemente vi abbiamo parlato dell’art. 41, comma 4 del Codice del Turismo, che ha imposto l’obbligo di restituzione dell’acconto in caso di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta. Durante la pandemia, per evitare il tracollo del settore, il D.L. n.9 del 2 marzo 2020, ha introdotto il voucher come forma alternativa al rimborso imposto dall’art. 41. Una norma che tutela il viaggiatore, ma mostra anche “uno sbilanciamento contro il professionista, chiamato a restituire l’acconto, nonostante la mancanza di liquidità”, come fa presente Carmine Criscione, consulente legale Welcome Travel e di t.o. organizzatori di vacanze-studio. Come si sa l’acconto è stato investito dall’operatore “per la prenotazione di servizi turistici dei propri fornitori, combinati in un pacchetto che, per la forza maggiore, non potrà più portare in esecuzione”. Da qui l’auspicio o l’invito di “una riforma dell’art.41 comma 4 e della sua corrispondente norma comunitaria, l’art.12 della Direttiva Pacchetti 2015/2302 per un maggiore equilibrio fra le parti”. Però se la revisione non dovesse essere approvata, il t.o. e, prima, la corrispondente norma comunitaria, dovrebbe restituire l’acconto, da qui la necessità di sottoscrivere una polizza che lo tuteli. Per l’avvocato, infatti, una strada percorribile è quella di “una polizza per forza maggiore, in alternativa ad alcune polizze Covid già operative”.

Alcune precisazioni

Prima di entrare nel merito della questione è bene tener presente che, nel Codice del Turismo “le uniche polizze obbligatorie ex lege sono quelle relative alla copertura del rischio per fallimento o insolvenza del professionista (t.o. o adv) e alla responsabilità civile che sono disciplinate dall’art. 47 del Codice del Turismo e sono obbligatorie per l’organizzazione e la vendita di pacchetti – osserva Criscione -. L’art. 49 prevede l’obbligo di tali polizze anche per l’organizzazione e la vendita per i servizi turistici collegati. Rispetto al passato, l’obbligo di sottoscrivere le predette polizze è più stringente – fa presente l’avvocato – in quanto le autorità locali competenti (Regione o Provincia) possono richiedere ad adv o t.o. la prova di averle stipulate. Qualora non venisse fornita, si può rischiare la revoca della licenza o pesanti sanzioni da parte dell’Agcm (art. 51 septies comma 1 lettera c) del Codice del Turismo. Tutte le altre polizze (bagagli, annullamento, medico-sanitario, forza maggiore, etc.) previste nel settore del turismo non sono obbligatorie, ma facoltative e, pertanto, possono essere stipulate soltanto con il consenso del viaggiatore”. L’avvocato sofferma, poi, l’attenzione sul fatto che gli articoli 47 e 49 del Codice del Turismo “prevedono l’obbligatorietà delle polizze citate soltanto per i pacchetti e per i servizi turistici collegati e non per i singoli servizi turistici (ad esempio, hotel o singolo volo)”.

Cosa prevede?

Una polizza per forza maggiore “copre il rischio derivante dalla risoluzione del contratto per una causa di forza maggiore (evento naturale o provvedimento normativo restrittivo della circolazione) connessa ad un fatto sopravvenuto alla stipula del contratto e caratterizzato dai requisiti della imprevedibilità, inevitabilità e straordinarietà”, spiega l’avvocato. E’ importante sapere che “una polizza Covid rientra nella categoria delle polizze forza maggiore”.
Una polizza per forza maggiore “consentirebbe, in caso di risoluzione del contratto per forza maggiore, che il risarcimento venga corrisposto dalla compagnia di assicurazione qualora, ad esempio, il professionista non riesca a restituire al cliente finale l’acconto ricevuto in quanto un suo corrispondente straniero non gli restituisca, a sua volta, l’acconto precedentemente ricevuto per bloccare il servizio”. A tal proposito, Criscione precisa che “questo è il problema che più frequentemente si è manifestato durante il periodo emergenziale in quanto l’art. 41 comma sesto del Codice del Turismo che prevede la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati al pacchetto (e cioè quelli che stipula l’organizzatore con i propri corrispondenti per i servizi turistici) si applica senz’altro tra professionisti italiani, mentre non si applica automaticamente nell’Unione Europea e viene fermamente respinto e disconosciuto da imprenditori Extra-Ue in regime di common law per i quali, notoriamente, l’istituto della forza maggiore non ha la stessa tutela prevista negli ordinamenti di cd. civil law”.
Una polizza di questo tipo “consentirebbe, in caso di risoluzione del contratto per forza maggiore, che il risarcimento di quanto non recuperato da altri fornitori oltre quello che abbia cancellato e restituito quanto versatogli, venga corrisposto dalla compagnia di assicurazione qualora il professionista non riesca a restituire al cliente l’acconto”.

Chi tutela?

La polizza tutelerebbe t.o. e adv, che “non dovrà accollarsi integralmente la spesa sostenuta avendo un assicurazione che va a coprirne le maggiori spese (in parte od integralmente, in base alla polizza sottoscritta con relativi massimali e franchigie)”, sottolinea Davide Frigo, del Broker Frigo Assicurazioni, ma anche il viaggiatore, “perché otterrebbe la riprotezione come previsto per legge e avrebbe una tutela combinata dall’organizzatore/assicurazione che gli permetterebbe di aver la massima assistenza senza pagare nulla, diversamente se si fosse organizzato per conto suo”. Frigo concorda sul fatto che il problema di fondo comunque sia quello “di una revisione della legge (Codice Del Turismo) che ora come ora impone una responsabilità elevata in carico al t.o. e rischia di mettere a repentaglio la sua stabilità economico-finanziaria”. A suo dire “possono essere valutate assicurazioni complementari, ma soprattutto andrebbe rivista la responsabilità di fondo anche su eventi di forza maggiore sempre integralmente in carico al t.o, distribuendo meglio diritti, oneri e rischi fra tutti i soggetti coinvolti in un pacchetto”.
Inoltre, l’avvocato Criscione aggiunge che tale polizza “eviterebbe tutte le frizioni e le vertenze che sono nate durante il periodo emergenziale fra gli organizzatori di pacchetti ed i loro corrispondenti esteri, soprattutto anglosassoni, che si sono rifiutati di restituire gli acconti ricevuti al sopravvenire della forza maggiore, intesa da questi ultimi in maniera completamente diversa rispetto alla disciplina prevista nel nostro ordinamento giuridico”.
A detta di Frigo è importante ricordare che “ad oggi sul mercato ci sono pochissime soluzioni e con dei limiti sul risarcimento, che vadano a coprire la restituzione a seguito di forza maggiore. Piuttosto sono maggiormente valide e presenti coperture per la riprotezione del viaggio, sempre a causa di forza maggiore (Art 42 comma 4 e 6 Codice del turismo), con miglior prosecuzione e risoluzione dello stesso”.

Cosa ha di diverso?

Alla domanda su cosa diversifichi una polizza per forza maggiore dalle polizze Covid già esistenti, tenendo conto anche del fatto che la popolazione sarà sempre più vaccinata e che il rischio contagio tenderà sempre più a diminuire? L’avvocato ribadisce che “il Covid-19 è uno dei tanti casi di forza maggiore e, pertanto, il rapporto che intercorre tra una polizza Covid-19 ed una polizza di forza maggiore è quello che intercorre tra un elemento particolare rispetto ad una categoria generale. A tal proposito, è opportuno rammentare che gli altri casi di forza maggiore sono, ad esempio, terremoti, maremoti, uragani, eruzioni vulcaniche, eventi bellici, eventi socio-politici, epidemie, altre pandemie…”.
Frigo ricorda che “le polizze di forza maggiore esistevano prima della pandemia da Covid-19 e continueranno ad esistere anche successivamente, per il fatto che gli eventi imprevedibili purtroppo sono a livello statistico in aumento. Quindi polizze che prevedano una tutela supplementare del viaggiatore per evento forza maggiore, qualunque esso sia, vanno sempre valutate da parte del tour operator”. Vero è che con la pandemia la sensibilità degli operatori e dei viaggiatori è “aumentata, scoprendo direttamente rischi già esistenti che ora sono stati maggiormente evidenti ed ampliati”. L’augurio è che, passata l’emergenza “rimanga questa propensione alla tutela”.

Stefania Vicini

 

Tags: ,

Potrebbe interessarti