Una maggiore tutela per i consumatori, che non sembra aprire scenari particolari: è questa l’opinione delle società assicurative sulla recente decisione della Corte di giustizia europea di estendere a tutte le circostanze inevitabili e straordinarie l’obbligo per gli organizzatori di pacchetti di rimborsare i passeggeri in caso di mancata partenza o di interruzione del viaggio. “Questa tematica non ci ha colti di sorpresa e riprende la ratio della Direttiva Pacchetti del 2018 – afferma Giusy Fiscella, legal affairs manager I4T -. Siamo ben consapevoli della necessità di offrire coperture anche di fronte a situazioni fuori dal controllo dell’organizzatore del viaggio: dalla pandemia a tutti gli eventi di forza maggiore: per questo occorre ascoltare costantemente i ‘desiderata’ dei clienti, intercettare i loro bisogni, analizzare l’evoluzione giurisprudenziale e ricercare prodotti innovativi, promuovendo una sempre maggiore flessibilità”. Secondo Fiscella deve essere rivolta attenzione anche alle agenzie: “In tempi non sospetti – prosegue la manager – abbiamo fortemente voluto garanzie ad hoc all’interno delle nostre polizze di responsabilità civile che tutelassero le adv nella veste di organizzatori di viaggio, proprio nei casi di responsabilità per sopravvenuta impossibilità verificatesi nel luogo di destinazione. Garanzie che si aggiungono a quelle inerenti i prodotti per i viaggiatori”. “Riteniamo che la nuova normativa aumenti l’interesse degli operatori del settore ad estendere sempre più le coperture dei prodotti assicurativi contro i rischi di cancellazione del viaggio e di interruzione del soggiorno al fine di limitare la propria responsabilità – dice Stefano Pedrone, responsabile divisione turismo Nobis Assicurazioni -. In questo senso siamo disponibili a valutare queste nuove esigenze insieme ai nostri partner e al mercato in generale”. Secondo Paola Bianchi, chief commercial & marketing officer di Ima Italia Assistance, si è confermata la necessità di “salvaguardare i consumatori da eventi inevitabili che possano impedire il viaggio oppure interromperlo. E’ evidente che le compagnie debbano restare al fianco dei business partner e su questo aspetto, abbiamo già dato una risposta alla copertura di alcuni fra i principali eventi che possono impedire il viaggio o interromperlo con le garanzie Ritardo volo, Interruzione Viaggio e Interruzione Plus”.
Le maglie interpretative
“Sono molteplici le interpretazioni circolate e diverse le reazioni riscontrate – sottolinea Guido Dell’Omo, business leader retail assistance Axa Partners Italia -. Se è vero che da un lato si pone un forte accento sulla responsabilità dell’organizzatore, dall’altro aumenta la propensione al trasferimento di tale rischio alle compagnie assicurative. A seconda di quanto estensiva sia l’interpretazione di tale dispositivo, si può infatti ritenere che, se non esistono penali, non sia necessaria una copertura assicurativa; d’altro canto la non-applicazione di penali riguarderebbe l’assicurato affetto da Covid e non, ad esempio, familiari o compagni di viaggio”. Il manager sintetizza: “Nulla sembra cambiare per il momento data la non chiara portata della norma”. Molti operatori, aggiunge Dell’Omo, stanno andando nella direzione dell’obbligatorietà della copertura assicurativa proprio per porsi al riparo da eventuali e costosi imprevisti, ma “anche qui non esistono interpretazioni univoche sulla legittimità di questa modalità di proposizione che tanto stride con il nuovo contesto introdotto dalla direttiva europea sulla distribuzione”. “Quanto sta emergendo in Corte di Giustizia Europea non ci sorprende – asserisce Massimo Mazza, broker assicurazioni turismo, owner tois.it e yescode.com – e non ci pare rappresenti una vera novità, semmai una ratifica di quanto già più volte accaduto di fatto”. Anche a parere di Erika Del Mastro, head of sales&marketing Pl travel Europ Assistance, “in ambito assicurativo non si notano impatti evidenti, i clienti sottoscrivono la polizza con Europ Assistance per tutelare il proprio investimento nel caso in cui qualche imprevisto non permettesse la partenza per il viaggio tanto desiderato”. Bisogna considerare che la disposizione riguarda solo il soggetto colpito da tale circostanza straordinaria, come la positività da Covid, che vale soltanto per i soli soggetti che sono positivi al Covid, specifica la manager. Gli altri partecipanti al viaggio (presenti nella stessa pratica) pertanto non rientrerebbero nell’esclusione e quindi in caso di cancellazione perderebbero il viaggio in toto. “I t.o. – conclude Del Mastro – continuano a preferire la proposizione di una copertura annullamento al momento della prenotazione che preveda la possibilità di annullamento per tutti i partecipanti inseriti nella medesima pratica, come avviene nelle nostre polizze”.
Nicoletta Somma