Restrizioni Covid? Il cliente ha diritto a riduzione prezzo

In una sentenza del 12 gennaio 2023, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il cliente di un pacchetto turistico ha diritto a una riduzione del prezzo del tour quando questo è soggetto a restrizioni Covid.

Il caso

Ne parla la stampa francese citando il caso di viaggiatori tedeschi che hanno acquistato un pacchetto turistico per un soggiorno a Gran Canaria (Spagna) dal 13 al 27 marzo 2020. Il 15 marzo 2020, le autorità spagnole hanno adottato misure in tutta la Spagna per combattere la diffusione della pandemia di Covid-19, tra cui la chiusura delle spiagge di Gran Canaria e l’applicazione di un coprifuoco sull’isola. I turisti tedeschi potevano uscire dalle loro stanze solo per mangiare. Sono stati informati che dovevano lasciare l’isola il 20 marzo.

La richiesta di rimborso

Al ritorno in Germania, hanno chiesto all’organizzatore una riduzione del prezzo del pacchetto turistico pari al 70% del suo valore. La richiesta è stata rifiutata dall’organizzatore, che ha ritenuto di non poter essere ritenuto responsabile di ciò che costituisce un “rischio generico per la vita”. La Corte d’appello tedesca ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) la questione pregiudiziale e quest’ultima ha affermato che, ai sensi della direttiva sui viaggi tutto compreso, da un lato, l’organizzatore è responsabile di diritto e, dall’altro, l’inadempimento o la cattiva esecuzione dei servizi di viaggio inclusi in un pacchetto danno diritto al viaggiatore interessato a una riduzione del prezzo in ogni circostanza, tranne quando l’inadempimento o la cattiva esecuzione sono imputabili al viaggiatore.

La conclusione

Di conseguenza, conclude che il fatto che la non conformità di tali servizi di viaggio sia imputabile all’organizzatore o a persone diverse dal viaggiatore o che sia dovuta a circostanze al di fuori del controllo dell’organizzatore, come “circostanze eccezionali e inevitabili” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 12, della direttiva, non pregiudica l’esistenza del diritto del viaggiatore a una riduzione del prezzo. La Corte aggiunge che è irrilevante che tali misure sanitarie siano state adottate anche nel luogo di residenza dei viaggiatori e in altri Paesi. Per determinare il diritto alla riduzione del prezzo, si deve tenere conto solo della non conformità del viaggio con i servizi inclusi nel pacchetto e dell’assenza di colpa da parte del viaggiatore. Infine, stabilisce che “la riduzione del prezzo del pacchetto turistico deve corrispondere al valore dei servizi di viaggio non conformi”.

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