AdvUnite denuncia un supplemento opaco e discriminatorio sulle agenzie di viaggio. Mentre la Commissione europea pubblica in questi giorni le linee guida che confermano l’illegittimità dei supplementi carburante applicati dopo l’acquisto del biglietto aereo, Volotea comunica alle agenzie di viaggio la sostituzione della contestata Fair Travel Promise con un supplemento fisso applicato al momento della prenotazione, in vigore dal 7 maggio 2026.
Penalizzazione del canale intermediato
“Volotea ci scrive parlando di fiducia e collaborazione – dichiara Cesare Foà, presidente AdvUnite -, ma nei fatti introduce un sovrapprezzo che colpisce solo chi prenota tramite agenzia, senza neppure indicarne l’importo. Sul canale diretto resta attiva la Fair Travel Promise, un meccanismo variabile e bidirezionale, mentre a noi viene imposto un costo fisso e immediato. Non è equivalenza: è una penalizzazione del canale intermediato. Le agenzie di viaggio sono il tessuto connettivo del turismo italiano, specialmente per le destinazioni di provincia che Volotea dice di voler collegare. Danneggiarle con supplementi opachi significa danneggiare il turismo stesso. Chiediamo trasparenza sull’importo, parità reale tra i canali e la sospensione del supplemento fino a un confronto serio con le associazioni di categoria”.
Discriminazione tra i canali
“La tempistica della comunicazione di Volotea non è casuale – incalza l’avvocato Vincenzo Irritato, consulente legale AdvUnite –: arriva a ridosso delle linee guida Ue che, richiamando l’art. 23 del Regolamento Ce 1008/2008, ribadiscono che i supplementi carburante post-acquisto sono illegittimi e che i vettori devono modificare le proprie condizioni contrattuali. Volotea tenta di mettersi al riparo spostando il sovrapprezzo al momento della prenotazione ma il nuovo meccanismo solleva un problema di discriminazione tra canali distributivi. Lo stesso Regolamento vieta disparità di trattamento fondate sul luogo di stabilimento dell’agente di viaggio. Inoltre, l’assenza di indicazioni su importo, formula di calcolo e durata integra potenziali profili di omissione ingannevole ai sensi degli artt. 21-22 del Codice del Consumo”.
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